Condizioni di Fornitura e Regole Genrali – valide dal 01.10.2009
Miyachi Europe GmbH, Lindberghstr. 1, D-82178 Puchheim per impianti, macchine, dispositivi, parti di ricambio, accessori e servizi, compresi l’installazione o il montaggio.
1. Ambito di validità
1.1. Le seguenti condizioni di fornitura hanno validità esclusiva – condizioni contrarie o diverse e condizioni dell’Acquirente sono vincolanti solo se sono state accettate per iscritto dalla Miyachi Europe GmbH. Le condizioni di fornitura sono valide anche se la Miyachi Europe GmbH esegue la fornitura essendo al corrente di condizioni contrarie o diverse dell’Acquirente.
1.2. Le condizioni di fornitura della Miyachi Europe GmbH hanno validità solo nei confronti di imprese identificabili nel § 14 BGB [Codice Civile tedesco].
1.3. Il contratto è concluso se l’offerta della Miyachi Europe GmbH viene accettata dall’Acquirente in forma scritta entro tre mesi dalla data di emissione (è vincolante la data dell’offerta) L’offerta e la conferma d’ordine possono essere inviate in formato elettronico e in questo caso sono valide anche senza firma.
2. Luogo d’adempimento e prezzo
2.1. A meno di diversa indicazione nel contratto di fornitura, il luogo d’adempimento per tutte le forniture è la sede di consegna della Miyachi Europe GmbH.
2.2. I prezzi della Miyachi Europe GmbH s’intendono “franco stabilimento“, se non altrimenti concordato. Si dovranno aggiungere l’imposta di legge sul valore aggiunto, le spese d’imballaggio e di spedizione, e ove previsto i costi di installazione ed istruzione.
2.3. I prezzi non contemplano le imposte, i diritti, i dazi doganali o costi analoghi applicabili fuori della Repubblica federale Tedesca derivanti dalla stipulazione o esecuzione della transazione. Nel caso in cui la Miyachi Europe GmbH fosse soggetta al pagamento di tali costi, l’Acquirente sarà tenuto al loro rimborso.
2.4. Miyachi Europe GmbH non accetta cambiali. Il pagamento tramite assegno fa decadere la riserva di proprietà in accordo con l’articolo 5 solo se l’assegno è stato incassato e la somma irrevocabilmente accreditata.
3. Pagamenti
3.1. I pagamenti devono essere effettuati alla Miyachi Europe GmbH senza costi aggiuntivi ed entro i tempi specificati. L’Acquirente è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti in conformità a quanto indicato nella conferma d’ordine. Ove non sia stabilito altrimenti, le fatture sono emesse alla spedizione e con stessa data, e devono essere pagate – in contante netto – al massimo entro 30 giorni dalla data di consegna stabilita, ovvero dal collaudo presso Miyachi Europe GmbH. Oltre questo termine l’Acquirente viene considerato inadempiente. La detrazione di uno sconto di cassa è subordinata ad accordo specifico.
3.2. A partire da un valore d’ordine di EUR 40.000,00 si applica quanto segue: il 30% del valore dell’ordine è dovuto al momento della stipula del contratto, ovvero dopo avere ricevuto la conferma dell’ordine, il 70% del valore dell’ordine dovrà essere pagato 30 giorni dopo la consegna.
In caso di ordine di sistemi secondo specifiche concordate congiuntamente ai tempi di realizzazione, i conseguenti termini di pagamento diversi da quanto precedentemente indicato, devono essere esplicitamente applicati in % del valore dell’ordine: 30% di anticipo alla conferma d’ordine a 10 giorni dalla data della fattura, 30% al completamento del progetto a 10 giorni dalla data della fattura, 30% al completamento del sistema presso la Miyachi Europe GmbH a 30 giorni dall’emissione della fattura, 10% alla spedizione e presa in carico a 10 giorni dalla data di fatturazione, e comunque non oltre 45 giorni dalla data di spedizione.
3.3. In caso di mora nel pagamento dell’Acquirente, la Miyachi Europe GmbH ha il diritto di rivendicare i danni causati dal ritardo per un importo calcolato moltiplicando la somma dovuta per il tasso d’interesse di base maggiorato di 8 punti percentuali.
3.4. Diritti di compensazione spettano al committente solo se il controricorso viene riconosciuto con passaggio in giudicato, è pronto per una deliberazione, è incontestato o riconosciuto dalla Miyachi Europe GmbH. E’ in ogni caso escluso il diritto di riserva di proprietà per l’Acquirente sulla base di controricorsi che non hanno origine nello stesso contratto, ma piuttosto in altri rapporti legali.
4. Tempi di consegna e di produzione
4.1. Determinante per i tempi di consegna e di produzione è la data d’invio della conferma d’ordine. Il rispetto dei tempi per le consegne presuppone il ricevimento puntuale di tutti i documenti che devono essere forniti dall’Acquirente, delle autorizzazioni necessarie e dei permessi e soprattutto dei progetti insieme al rispetto delle condizioni di pagamento stabilite e degli altri obblighi da parte del committente. Nel caso in cui le suddette premesse non siano soddisfatte nei tempi richiesti, i tempi di consegna e produzione potranno essere prolungati di conseguenza; questa regola non è applicabile se il ritardo è dovuto alla Miyachi Europe GmbH.
L’Acquirente può recedere dal contratto solo nel quadro delle disposizioni di legge, nella misura in cui il Fornitore è responsabile per il ritardo nella consegna. Nessuna modifica dell’onere della prova a carico dell’Acquirente può derivare da tali disposizioni.
4.2. Se il mancato rispetto delle date è dovuto a cause di forza maggiore, p.e. mobilitazioni, guerra, sommosse o eventi analoghi, p.e. scioperi, serrate, si potranno ragionevolmente prolungare i tempi di consegna.
4.3. Consegne e prestazioni parziali sono autorizzate se la Miyachi Europe GmbH ha un interesse giustificato e se sono accettabili per l’Acquirente.
4.4. I diritti di risarcimento danni dell’Acquirente per ritardo della consegna in tutti i casi di consegna ritardata saranno limitati in caso di negligenza ordinaria della Miyachi Europe GmbH ad un massimo del 5% del valore concordato di acquisto.
4.5. L’Acquirente è tenuto a dichiarare su richiesta del fornitore entro un termine adeguato se recede dal contratto per ritardo della fornitura o se vuole ricevere la fornitura.
4.6. Se la spedizione o l’invio sono ritardate su richiesta dell’Acquirente di oltre un mese dalla notifica di pronto alla spedizione, all’Acquirente può essere applicato un costo dei magazzinaggio per l’importo dello 0,25% del prezzo degli oggetti delle forniture all’inizio di ogni mese, e comunque per un massimo totale del 5%. Le parti contraenti sono libere di fornire la prova di costi maggiori o minori.
5. Riserva di proprietà
5.1. Gli oggetti delle forniture (beni riservati), rimangono proprietà della Miyachi Europe GmbH fino alla soddisfazione di tutti i diritti relativi al prezzo di acquisto e diritti accessori verso l’Acquirente risultanti dalla relazione commerciale conseguente alla stipula del contratto. L’acquirente ha dunque l’obbligo di trattare i beni riservati con cura e mantenerli in buone condizioni.
5.2. Nella misura in cui il valore di realizzo di tutti i beni collaterali superi i diritti assicurati del 10%, la Miyachi Europe GmbH potrà rilasciare una parte corrispondente dell’interesse di sicurezza su richiesta dell’Acquirente. Un diritto di rilascio deriva anche, nella misura in cui il valore stimato dei beni riservati sia del 150% dei risarcimenti assicurati. La Miyachi Europe GmbH è responsabile per la scelta delle cauzioni che devono essere autorizzate.
5.3. Durante il periodo della riserva di proprietà, è vietata al committente la costituzione in pegno o cessione fiduciaria ed è permessa l’ulteriore vendita solo a rivenditori nell’ambito del normale rapporto commerciale e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal suo cliente o ponga la riserva che la proprietà passi al cliente, solo dopo che quest’ultimo abbia adempiuto i propri obblighi di pagamento.
5.4. L’Acquirente deve informare subito il fornitore in caso di eventuali pignoramenti, confische o altri provvedimenti o interventi di terzi.
5.5. In caso di violazione degli obblighi del committente, soprattutto in caso di mora di pagamento, allo scadere non soddisfatto di un termine adeguato posto al committente per l’esecuzione della prestazione, il fornitore ha diritto a recedere ed a riprendersi la merce, salve le norme legali sulla superfluità dell’apposizione del termine. L’Acquirente è tenuto a consegnare la merce.
5.6. L’Acquirente ha diritto a rivendere a terzi le merci fornite su riserva nell’ambito delle proprie attività commerciali regolari. Nella misura in cui ciò si verifica, L’Acquirente è comunque tenuto a cedere già ora alla Miyachi Europe GmbH tutti i diritti derivatigli dalla rivendita nei confronti dei propri acquirenti. La cessione si limita all’importo del credito stabilito come somma finale della fattura dal committente e la Miyachi Europe GmbH. La Miyachi Europe GmbH accetta la cessione. L’Acquirente ha diritto ad esigere questo credito. L’Acquirente è tenuto a dare alla Miyachi Europe GmbH tutte le informazioni necessarie affinché quest’ultima sia in grado di esigere lei stessa i crediti nei confronti degli acquirenti. Con ciò le parti stabiliscono che il diritto di pagamento del prezzo di acquisto ha la precedenza rispetto ad un saldo non pagato aperto con l’Acquirente e deve essere pagato in anticipo.
5.7. Se l’Acquirente risulta inadempiente o chiede l’apertura di un procedimento per insolvenza o fallimento, la Miyachi Europe GmbH ha il diritto di ritirare la vendita e di rivolgersi alle autorità di debito. In questo caso, l’Acquirente ha l’obbligo di fornire tutti i dettagli e passare tutti i documenti necessari alla Miyachi Europe GmbH, in modo che la Miyachi Europe GmbH possa raccogliere tutti i crediti da clienti dall’Acquirente stesso.
5.8. Se L’Acquirente trasforma le merci su riserva fornite dalla Miyachi Europe GmbH, lo fa sempre per la Miyachi Europe GmbH. Se L’Acquirente trasforma anche la riserva di merci di altri fornitori, la riserva di proprietà spettante alla Miyachi Europe GmbH si estende proporzionalmente alla merce da trasformare per l’importo dei crediti rispettivamente aperti non comparati (importo finale della fattura + IVA legale) stabiliti dal cliente e dalla Miyachi Europe GmbH.
5.9. Se le merci fornite su riserva dalla Miyachi Europe GmbH vengono mescolate senza differenze con altre cose/oggetti, l’Acquirente si assume la responsabilità di garantire la comproprietà nel’oggetto mescolato a Miyachi Europe GmbH nella misura in cui è di sua proprietà. L’Acquirente riserva tale comproprietà alla Miyachi Europe GmbH. Nella misura in cui i diritti di proprietà di fornitori terzi sono coinvolti nella mescolanza o amalgamazione, i rispettivi controvalori sono da mettere in relazione l’un l’altro proporzionalmente. La quota di comproprietà da attribuire alla Miyachi Europe GmbH è dunque limitata alla quota proporzionale calcolata in questo modo.
6. Passaggio del rischio
6.1. L’Acquirente si fa carico in ogni caso il pericolo del trasporto, anche se la Miyachi Europe GmbH si assume le spese di spedizione, se esegue essa stessa la spedizione o se la fa eseguire. L’assicurazione delle spedizioni è affidata esclusivamente all’ordinante e va a suo carico.
6.2. Se la spedizione ritarda a causa di circostanze non dovute alla Miyachi Europe GmbH, il pericolo passa al committente a partire dalla data della segnalazione di pronto alla spedizione; in questo caso, la Miyachi Europe GmbH assicura gli oggetti della fornitura su desiderio e spesa del committente. Le spese di magazzinaggio degli oggetti della fornitura sono a carico del committente.
7. Difetti di fornitura
7.1. I diritti per vizi della cosa cadono in prescrizione dopo 24 mesi.
7.2. L’Acquirente deve verificare la fornitura senza ritardo al ricevimento e deve notificare alla Miyachi Europe GmbH immediatamente ed in forma scritta ogni difetto visibile al più tardi entro 14 giorni. La mancata presentazione nei tempi e modi indicati dei reclami dà diritto al fornitore di richiedere il rimborso dei costi causati dall’Acquirente.
La Miyachi Europe GmbH segnalerà sulla fattura le conseguenze dell’omissione del reclamo.
7.3. In caso di ricorsi in garanzia per i vizi della cosa, si possono trattenere i pagamenti dell’Acquirente nell’entità che ha un rapporto adeguato con vizi della cosa presentatisi. L’Acquirente può trattenere i pagamenti solo se si rivendica un ricorso in garanzia per i vizi della cosa del cui diritto non esistono dubbi.
7.4. Innanzitutto, si deve dare al fornitore l’occasione di adempimento entro un termine adeguato.
7.5. Se l’adempimento non viene effettuato, L’Acquirente potrà recedere dal contratto o ridurre il pagamento.
7.6. I diritti per vizi non si hanno solo nel caso di differenza irrilevante dalla conformazione stabilita, in caso solo di impedimento irrilevante dell’utilizzabilità, in caso di usura naturale o di danni che dopo il trapasso del pericolo si siano presentati come conseguenza di trattamento errato o trascurato di severità eccessiva delle condizioni d’utilizzazione, mezzi operativi insufficienti, lavori edilizi difettosi, terreno di costruzione inadeguato o per l’influsso di eventi esterni particolari non premessi in base al contratto e nel caso di errori del software non riproducibili. Se L’Acquirente o terzi eseguono modifiche o lavori di manutenzione inadeguati, anche per questi ultimi e le conseguenze risultanti non si avranno diritti per vizi.
7.7. Diritti di regresso dell’Acquirente nei confronti del fornitore a norma del § 478 BGB (regresso dell’impresa) sussistono solo nella misura in cui L’Acquirente non ha stabilito alcun accordo con i propri acquirenti sui diritti per vizi legali. L’Acquirente ha l’obbligo di ottenere un’offerta dalla Miyachi Europe GmbH nel caso di acquisto in sostituzione o riparazione da parte di terzi e – in caso che coinvolga una terza parte – di inoltrare le copie dei documenti contrattuali (offerte, fatture) e protocolli di risoluzione dei difetti. La richiesta di rimborso delle spese verso la Miyachi Europe GmbH non deve includere alcun profitto per l’Acquirente derivanti dalla sua presa di responsabilità per le misure di garanzia, in particolari prestazioni conseguenti.
7.8. Per altre eventualità legate a richieste di risarcimento danni, ha validità il punto 8 (altri diritti di risarcimento del danno).
8. Altri diritti di risarcimento del danno
8.1. Sono esclusi diritti di risarcimento del danno e delle spese dell’Acquirente (a seguito: diritti di risarcimento del danno), indipendentemente da quale motivo giuridico, soprattutto per violazione degli obblighi risultanti dal rapporto di debito e da azioni non autorizzate.
8.2. Ciò non ha validità se la responsabilità è vincolante, p.e. in base alla legge di responsabilità per il prodotto, nei casi di dolo, di colpevolezza grave, per violazione di vita, corpo o salute e per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali in accordo con il § 478 BGB. Il diritto di risarcimento del danno per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali è comunque limitato al danno tipico prevedibile dal contratto, sempre che non si sia in presenza di dolo o colpevolezza grave o che vi sia responsabilità per la violazione di vita, corpo o salute. Una modifica del carico di prove a svantaggio dell’Acquirente non è legata alla presente normativa.
8.3. Nella misura in cui spettano al committente diritti di risarcimento del danno in base a questo punto 8, essi cadono in prescrizione con la decorrenza del termine di prescrizione valido per diritti di vizi della cosa a norma del punto 7.1. Per i diritti di risarcimento del danno in base alla legge di responsabilità del prodotto, hanno validità le norme di prescrizione legali.
9. Forniture e prestazioni da parte di terzi
Miyachi Europe GmbH può fare eseguire i propri obblighi di fornitura e di produzione anche da terzi senza che diminuiscano i diritti dell’Acquirente nei confronti della Miyachi Europe GmbH.
10. Modifiche contrattuali
10.1 Non sono state stipulate clausole diverse da quanto stabilito nella conferma dell’ordine della Miyachi Europe GmbH o nel contratto su forniture e produzioni o in queste condizioni commerciali generali.
10.2 Annullamenti, modifiche ed aggiunte alle condizioni stabilite richiedono la forma scritta. Anche la prova dell’annullamento o dell’eliminazione della forma scritta richiede una dichiarazione scritta.
11. Foro competente e diritto applicabile
11.1. Il Foro competente permanente, se L’Acquirente è un commerciante, per tutte le controversie risultanti direttamente o indirettamente dal rapporto commerciale è la sede legale del Fornitore. Il Fornitore ha comunque il diritto di fare causa presso la sede del committente. La sede legale del Fornitore determina la sede del Foro competente anche se l’Acquirente sposta la propria sede legale dopo la stipula del contratto o se tale spostamento non è noto al momento in cui sono iniziate le azioni legali.
11.2. Per i rapporti legali connessi a questo contratto, ha validità il diritto materiale tedesco esclusa la convenzione delle Nazioni Unite su contratti sull’acquisto internazionale di merci (CISG).
12. Validità legale del contratto
Il contratto rimane vincolante in tutte le parti rimanenti anche in caso d’inefficacia legale di alcune singole clausole. Ciò non ha validità se l’attenersi al contratto rappresentasse una rigidità irragionevole per una parte.
Miyachi Europe GmbH
Lindberghstr. 1
D-82178 Puchheim
Tel.: +49 (0)89 / 83 94 03 – 0
Fax: +49 (0)89 / 83 94 03 –68
E-mail: infoit@mec.miyachi.com
Registered office of the Company: Puchheim
Local Court of Munich HRB 131 361
Sales tax/VAT ID no.: DE 812962726
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